IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86; 
  Vista  la  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  e  in  particolare
l'articolo 4; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio,  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche, e in particolare l'articolo 22,
lettera b); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, recante regolamento di attuazione della  direttiva  92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche; 
  Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 10 maggio 2018; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  20  settembre
2018; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 aprile 2019 e del 1° luglio 2019; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Modifiche all'articolo 2 del decreto 
      del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 
 
  1. All'articolo 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
settembre 1997, n. 357, dopo la lettera r), e' inserita la seguente: 
    «r-bis)   immissione:   qualsiasi   azione    di    introduzione,
reintroduzione  e  ripopolamento  di  esemplari  di   specie   e   di
popolazioni non autoctone.». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n.  86
          (Norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   al
          processo  normativo  comunitario  e  sulle   procedure   di
          esecuzione degli obblighi comunitari) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1989, n. 58. 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n.
          146 (Disposizioni per l'adempimento di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1993) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 marzo 1994, n. 52, S.O.), cosi' recita: 
              «Art. 4 (Attuazione di  direttive  comunitarie  in  via
          regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato  ad  attuare
          in via regolamentare, a norma degli articoli  3,  comma  1,
          lettera c), e 4  della  legge  9  marzo  1989,  n.  86,  le
          direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,
          applicando anche il disposto dell'art. 5,  comma  1,  della
          medesima legge n. 86 del 1989. 
              2. Gli schemi di  regolamento  per  l'attuazione  delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  D  sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della  legge  9
          marzo 1989, n. 86  ,  come  sostituito  dall'art.  3  della
          presente legge.». 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del  21  maggio
          1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali  e
          seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,  e  in
          particolare l'art.  22,  lettera  b)  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 25 gennaio 1993, n. 16. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   8
          settembre 1997, n. 357, recante regolamento  di  attuazione
          della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
          habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della  flora  e
          della  fauna  selvatiche  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O. 
              - La legge 28 giugno  2016,  n.  132  (Istituzione  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  e
          disciplina dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
          ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          18 luglio 2016, n. 166. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento sono adottate le seguenti definizioni: 
                a) conservazione: un complesso di  misure  necessarie
          per mantenere o ripristinare  gli  habitat  naturali  e  le
          popolazioni di specie di fauna e flora  selvatiche  in  uno
          stato soddisfacente come indicato nelle lettere  e)  ed  i)
          del presente articolo; 
                b) habitat naturali: le zone terrestri  o  acquatiche
          che  si  distinguono  in  base  alle  loro  caratteristiche
          geografiche, abiotiche e biotiche, interamente  naturali  o
          seminaturali; 
                c) habitat naturali  di  interesse  comunitario:  gli
          habitat  naturali,  indicati  nell'allegato  A,  che,   nel
          territorio dell'Unione europea, alternativamente: 
                  1) rischiano  di  scomparire  nella  loro  area  di
          distribuzione naturale; 
                  2) hanno un'area di distribuzione naturale  ridotta
          a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro
          area e' intrinsecamente ridotta; 
                  3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche
          tipiche di una o piu' delle cinque  regioni  biogeografiche
          seguenti: alpina, atlantica, continentale,  macaronesica  e
          mediterranea; 
                d) tipi di habitat naturali  prioritari:  i  tipi  di
          habitat naturali che rischiano di  scomparire  per  la  cui
          conservazione  l'Unione  europea  ha  una   responsabilita'
          particolare a causa  dell'importanza  della  loro  area  di
          distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato
          A al presente regolamento con un asterisco (*); 
                e) stato di conservazione  di  un  habitat  naturale:
          l'effetto  della  somma   dei   fattori   che   influiscono
          sull'habitat naturale nonche' sulle specie tipiche  che  in
          esso si trovano, che possono alterarne, a  lunga  scadenza,
          la distribuzione naturale,  la  struttura  e  le  funzioni,
          nonche' la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato
          di  conservazione  di  un  habitat  naturale  e'   definito
          "soddisfacente" quando: 
                  1) la sua  area  di  distribuzione  naturale  e  la
          superficie che comprende sono stabili o in estensione; 
                  2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie
          al suo mantenimento a  lungo  termine  esistono  e  possono
          continuare ad esistere in un futuro prevedibile; 
                  3) lo stato di conservazione delle  specie  tipiche
          e' soddisfacente e  corrisponde  a  quanto  indicato  nella
          lettera i) del presente articolo; 
                f)  habitat  di  una  specie:  ambiente  definito  da
          fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la  specie
          in una delle fasi del suo ciclo biologico; 
                g)  specie  di  interesse  comunitario:  le   specie,
          indicate negli allegati B, D  ed  E,  che,  nel  territorio
          dell'Unione europea, alternativamente: 
                  1) sono in pericolo con l'esclusione di  quelle  la
          cui area di  distribuzione  naturale  si  estende  in  modo
          marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono
          in  pericolo  ne'  vulnerabili  nell'area  del   paleartico
          occidentale; 
                  2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella
          categoria delle specie in pericolo e' ritenuto probabile in
          un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla  base
          di tale rischio; 
                  3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole
          dimensioni e, pur non essendo attualmente ne'  in  pericolo
          ne' vulnerabili,  rischiano  di  diventarlo  a  prescindere
          dalla loro distribuzione territoriale; 
                  4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a
          causa della specificita' del loro habitat o delle incidenze
          potenziali  del  loro  sfruttamento  sul  loro   stato   di
          conservazione; 
                h) specie prioritarie: le specie di cui alla  lettera
          g) del presente articolo per la cui conservazione  l'Unione
          europea  ha  una  responsabilita'   particolare   a   causa
          dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e
          che  sono   evidenziate   nell'allegato   B   al   presente
          regolamento con un asterisco (*); 
                i) stato di conservazione di  una  specie:  l'effetto
          della  somma  dei  fattori  che,  influendo  sulle  specie,
          possono  alterarne  a  lungo  termine  la  distribuzione  e
          l'importanza delle popolazioni nel  territorio  dell'Unione
          europea.  Lo  stato   di   conservazione   e'   considerato
          "soddisfacente" quando: 
                  1) i dati relativi all'andamento delle  popolazioni
          della specie indicano che essa continua e puo' continuare a
          lungo termine ad essere un elemento  vitale  degli  habitat
          naturali cui appartiene; 
                  2) l'area di distribuzione  naturale  delle  specie
          non e' in declino ne' rischia di  declinare  in  un  futuro
          prevedibile; 
                  3) esiste e continuera' probabilmente  ad  esistere
          un habitat sufficiente  affinche'  le  sue  popolazioni  si
          mantengano a lungo termine; 
                l) sito: un'area  geograficamente  definita,  la  cui
          superficie sia chiaramente delimitata; 
                m) sito di importanza comunitaria:  un  sito  che  e'
          stato inserito  nella  lista  dei  siti  selezionati  dalla
          Commissione  europea  e  che,   nella   o   nelle   regioni
          biogeografiche  cui  appartiene,   contribuisce   in   modo
          significativo a mantenere  o  a  ripristinare  un  tipo  di
          habitat naturale di cui all'allegato A o di una  specie  di
          cui  all'allegato  B  in   uno   stato   di   conservazione
          soddisfacente e che  puo',  inoltre,  contribuire  in  modo
          significativo alla coerenza della  rete  ecologica  "Natura
          2000" di cui all'art. 3, al fine di mantenere la diversita'
          biologica  nella  regione  biogeografica  o  nelle  regioni
          biogeografiche in questione.  Per  le  specie  animali  che
          occupano ampi territori, i siti di  importanza  comunitaria
          corrispondono ai luoghi, all'interno  della  loro  area  di
          distribuzione naturale, che presentano gli elementi  fisici
          o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione; 
                m-bis)  proposto  sito  di   importanza   comunitaria
          (pSic):  un  sito  individuato  dalle  regioni  e  province
          autonome, trasmesso dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  alla  Commissione  europea,  ma  non
          ancora  inserito  negli   elenchi   definitivi   dei   siti
          selezionati dalla Commissione europea; 
                n)  zona  speciale  di  conservazione:  un  sito   di
          importanza comunitaria designato in base all'art. 3,  comma
          2,  in  cui  sono  applicate  le  misure  di  conservazione
          necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di
          conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle
          popolazioni delle specie per cui il sito e' designato; 
                o) esemplare: qualsiasi  animale  o  pianta,  vivi  o
          morti,   delle   specie   elencate   nell'allegato   D    e
          nell'allegato E e qualsiasi  bene,  parte  o  prodotto  che
          risultano essere ottenuti dall'animale o  dalla  pianta  di
          tali specie, in base ad un  documento  di  accompagnamento,
          all'imballaggio, al marchio impresso,  all'etichettatura  o
          ad un altro elemento di identificazione; 
                o-bis)   specie:   insieme   di   individui   (o   di
          popolazioni)  attualmente  o  potenzialmente  interfecondi,
          illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente  da
          altre specie; 
                o-ter)  popolazione:  insieme  di  individui  di  una
          stessa  specie  che  vivono   in   una   determinata   area
          geografica; 
                o-quater) ibrido: individuo risultante  dall'incrocio
          di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene
          correntemente usato anche per gli individui  risultanti  da
          incroci tra diverse sottospecie (razze  geografiche)  della
          stessa  specie  o  di  specie  selvatiche  con   le   razze
          domestiche da esse originate; 
                o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che  per
          motivi  storico-ecologici  e'   indigena   del   territorio
          italiano; 
                o-sexies) non autoctona:  popolazione  o  specie  non
          facente  parte   originariamente   della   fauna   indigena
          italiana; 
                p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree
          che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi
          d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di
          delimitazione dei campi) o il loro  ruolo  di  collegamento
          (come le zone umide e le aree  forestali)  sono  essenziali
          per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio
          genetico di specie selvatiche; 
                q)  reintroduzione:   traslocazione   finalizzata   a
          ristabilire una  popolazione  di  una  determinata  entita'
          animale  o  vegetale  in  una  parte  del  suo  areale   di
          documentata presenza naturale in tempi storici nella  quale
          risulti estinta; 
                r) introduzione: immissione di un esemplare animale o
          vegetale in un territorio posto al di fuori della sua  area
          di distribuzione naturale. 
                r-bis) immissione: qualsiasi azione di  introduzione,
          reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e  di
          popolazioni non autoctone.».